Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.M. 14/05/2004

2. Di norma tutti gli accessori e i dispositivi di sicurezza sono raggruppati all'interno di un pozzetto stagno, protetto da apposito coperchio, chiudibile a chiave e realizzato in modo da evitare infiltrazioni di acqua nel pozzetto medesimo. Il pozzetto ed il coperchio, se metallici, devono avere continuità elettrica con il serbatoio stesso. Il pozzetto deve essere dotato di un idoneo sistema di sfiato per l'eventuale fuoriuscita di gas dai dispositivi di sicurezza o dagli accessori.

3. L'attacco per la pinza di collegamento equipotenziale del serbatoio con l'autocisterna deve essere collocato all'esterno del pozzetto e deve essere facilmente accessibile. Titolo III ELEMENTI PERICOLOSI E RELATIVE DISTANZE DI SICUREZZA

6. Elementi pericolosi del deposito.

1. Sono considerati elementi pericolosi del deposito, ai fini della determinazione delle distanze di sicurezza, il serbatoio, il punto di riempimento, il gruppo multivalvole e tutti gli organi di intercettazione e controllo, con pressione di esercizio superiore a 1,5 bar.

2. Rispetto agli elementi pericolosi del deposito, devono essere osservate le distanze di sicurezza indicate al punto 7 e le distanze di protezione indicate al punto 8.

7. Distanze di sicurezza.

1. Rispetto agli elementi pericolosi del deposito indicati al punto 6, devono essere osservate le seguenti distanze minime di sicurezza

a) fabbricati, aperture di fogna, cunicoli chiusi, eventuali fonti di accensione, aperture poste al piano di posa dei serbatoi e comunicanti con locali ubicati al di sotto del piano di campagna, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili non ricompresi tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982): 5 m, per depositi di capacità fino a 3 m3; 7,5 m, per depositi di capacità oltre 3 m3 fino a 5 m3; 15 m, per depositi oltre 5 m3 fino a 13 m3

b) fabbricati e/o locali destinati anche in parte a esercizi pubblici, a collettività, a luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982: 10 m, per depositi di capacità fino a 3 m3; 15 m, per depositi di capacità oltre 3 m3 fino a 5 m3; 22 m, per depositi oltre 5 m3 fino a 13 m3

c) linee ferroviarie e tranviarie: 15 m, fatta salva in ogni caso l'applicazione di specifiche disposizioni emanate in proposito

d) proiezione verticale di linee elettriche ad alta tensione: 15 m

e) serbatoi fissi di G.P.L. a servizio di altre proprietà: 1) almeno 6 m reciproci, qualora nel raggio di 15 m misurato dal perimetro dei serbatoi che si intendono installare, esistano depositi la cui capacità complessiva, sommata a quella del deposito che si intende installare, risulti non superiore a 5 m3; 2) almeno 15 m qualora la capacità complessiva di tutti i depositi esistenti e da installare, ottenuta con le verifiche di cui al precedente paragrafo 1), risulti superiore a 5 m3.

2. Le distanze di sicurezza di cui al precedente comma 1, lettere a), c) e

d), possono essere ridotte fino alla metà secondo quanto di seguito indicato: distanze di cui alle lettere a) e c), mediante interramento dei serbatoi oppure, in alternativa, interposizione di muri fra gli elementi pericolosi del deposito e gli elementi da proteggere in modo che il percorso orizzontale di un eventuale rilascio di gas, abbia uno sviluppo non minore della distanza di sicurezza. I muri devono elevarsi di almeno 0,5 m oltre il più alto elemento pericoloso da schermare; distanze di cui alla lettera d), esclusivamente mediante interramento dei serbatoi.

3. La distanza orizzontale fra due serbatoi dello stesso deposito, sia fuori terra che interrati, deve essere almeno pari al diametro del maggiore dei serbatoi, con un minimo di 0,8 m.

4. Tra il perimetro dell'autocisterna ed il perimetro del serbatoio o dei serbatoi deve essere mantenuta una distanza minima di 3 m.

5. Tra il perimetro dell'autocisterna ed il perimetro di fabbricati deve essere mantenuta una distanza minima di 5 m.

8. Distanze di protezione.

1. Rispetto agli elementi pericolosi del deposito di cui al punto 6, devono essere osservate le seguenti distanze minime di protezione: per depositi di capacità fino a 5 m3: 3 m; per depositi di capacità oltre 5 m3 fino a 13 m3: 6 m.

2. Le suddette distanze possono essere ridotte fino alla metà secondo quanto previsto al punto 7, comma 2. In caso di interposizione di muro, quest'ultimo può coincidere con il muro del confine di proprietà.

9. Recinzione.

1. Gli elementi pericolosi del deposito devono essere disposti in apposita zona delimitata da recinzione in rete metallica alta almeno 1,8 m e dotata di porta apribile verso l'esterno, chiudibile con serratura o lucchetto; parte della recinzione può coincidere con la recinzione del terreno ove si svolge l'attività servita dal deposito di G.P.L. anche se in muratura, purchè la zona di installazione del deposito stesso risulti ben ventilata e siano rispettate le distanze di cui al punto 8. Tra gli elementi pericolosi del deposito e la recinzione deve essere osservata una distanza minima di 1 m.

2. Nel caso di depositi collocati in complessi industriali produttivi, provvisti di recinzione propria, la recinzione non è necessaria a condizione che i serbatoi siano dotati di apposito coperchio racchiudente il gruppo multivalvola, l'attacco di riempimento, il manometro ed il dispositivo per il controllo del massimo livello liquido. Il coperchio deve essere dotato di serratura o lucchetto.

3. Per i depositi a servizio di complessi residenziali, al più quadrifamiliari, la recinzione non è necessaria a condizione che i serbatoi siano installati su proprietà privata, non accessibile ad estranei e dotata di recinzione propria. In tal caso l'ingombro dei serbatoi interrati deve essere segnalato mediante appositi picchetti mentre i serbatoi fuori terra devono essere dotati di apposito coperchio, provvisto di serratura o lucchetto, racchiudente il gruppo multivalvola, l'attacco di riempimento, il manometro ed il dispositivo per il controllo del massimo livello liquido.

4. Nei casi in cui non sia possibile installare sui serbatoi il punto di riempimento, questo può essere situato in altra posizione, priva di recinzione, nel rispetto delle distanze di cui ai punti 7 e 8.

10. Altre misure di sicurezza.

1. I serbatoi fuori terra devono essere contornati da un'area, avente ampiezza non minore di 5 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio. Ove tale distanza non possa essere rispettata, la base della rete metallica, di cui al punto 9, comma 1, dovrà essere costituita da un muretto alto almeno 0,5 m.

2. Per i serbatoi interrati è vietata la presenza di alberi ad alto fusto per un raggio di 5 m dal contorno del serbatoio, fatto salvo il caso in cui le modalità di interro del serbatoio prevedano un'idonea protezione in tal senso.

3. All'interno dei depositi non devono essere tenuti materiali estranei di alcun genere.

4. Appositi cartelli fissi ben visibili devono segnalare il divieto di avvicinamento al deposito da parte di estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere. La segnaletica di sicurezza deve ispettare le prescrizioni del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996).

5. Apposito cartello fisso deve indicare le norme di comportamento e i recapiti telefonici dei Vigili del fuoco e del tecnico della ditta distributrice del gas da contattare in caso di emergenza. Titolo IV SERBATOI, ACCESSORI, VAPORIZZATORI E TUBAZIONI

11. Accessori.

1. Ciascun serbatoio, oltre agli accessori prescritti per le attrezzature a pressione, deve essere dotato dei seguenti accessori, indispensabili per il normale servizio cui è destinato

a) sottovalvola che consenta di sostituire la valvola di sicurezza o limitatrice di sovrappressione senza richiedere lo svuotamento del serbatoio

b) organi per la rimozione della fase liquida in caso di dismissione, manutenzione o emergenza; questi dispositivi sono richiesti se non già previsti per esigenze operative

c)attacco per la pinza di collegamento equipotenziale con l'autocisterna durante il riempimento.

2. Gli accessori in dotazione al serbatoio possono anche essere raggruppati in modo da formare uno o più gruppi che assolvano a diverse funzioni.

12. Vaporizzatori, scambiatori termici e regolatori di pressione.

1. I vaporizzatori possono essere installati in prossimità dei serbatoi.

2. Gli scambiatori termici possono essere installati all'interno dei serbatoi.

3. I vaporizzatori e gli scambiatori termici possono essere alimentati con energia elettrica o con fluido caldo prodotto da generatore. Se alimentati con energia elettrica, devono essere in esecuzione a sicurezza adeguata alla zona di installazione; se alimentati con fluido caldo prodotto da generatore, quest'ultimo deve essere posto alla distanza di sicurezza prevista al punto 7.

4. Per l'alimentazione del G.P.L. agli impianti di utilizzazione è necessario disporre a valle dei serbatoi e/o dei vaporizzatori apparecchi di regolazione della pressione. Questi dispositivi devono ridurre e regolare la pressione del G.P.L. ai valori di utilizzo, secondo quanto specificato dalla normativa che fissa i criteri di costruzione dei regolatori e degli impianti di distribuzione.

13. Tubazioni per G.P.L. in fase liquida.

1. Le tubazioni devono essere realizzate con materiali compatibili con il G.P.L.; esse possono essere installate sia fuori terra, sia interrate, sia in cunicolo.

2. Le tubazioni fuori terra devono essere disposte su appositi sostegni, devono essere ancorate e devono essere protette da eventuali urti, anche con cordoli o altri sistemi adeguati.

3. I tratti di tubazioni interrati devono essere protetti da incamiciatura che garantisca una perfetta tenuta e sia provvista di sfiato costituito da tubo alto almeno 2,5 m sul piano di calpestio, con parte terminale tagliafiamma.

4. Le giunzioni delle linee interrate, se realizzate con flange, devono essere alloggiate in pozzetti aventi caratteristiche costruttive analoghe a quelle previste per i cunicoli.

5. I cunicoli destinati a contenere tubazioni rigide di adduzione G.P.L. in fase liquida devono essere

a) internamente rivestiti con malta cementizia o con materiali che ne assicurino una equivalente impermeabilità

b) riempiti con sabbia

c) muniti di copertura resistente alle sollecitazioni del traffico sovrastante

d) ispezionabili in corrispondenza di eventuali valvole o accoppiamenti flangiati.

14. Tubazioni flessibili per il riempimento. Le tubazioni flessibili, in dotazione all'autocisterna, da utilizzarsi per il riempimento devono

a) essere munite di raccordi rapidi realizzati in materiali antiscintilla

b) essere corredate alle due estremità di valvole di eccesso di flusso o di ritegno orientate in maniera tale da intercettare, nel caso di rottura, fuoriuscite di gas sia dal lato autocisterna sia dal lato serbatoio

c) avere l'estremità di attacco al serbatoio munita di un organo di intercettazione manuale, a chiusura rapida, provvisto di raccordo di bloccaggio utilizzabile in caso di inceppamento della valvola di riempimento posta sul serbatoio. Titolo V MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI

15. Estintori.

1. In prossimità del serbatoio, devono essere tenuti almeno due estintori portatili che, per depositi fino a 5 m3 devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 13A 89B-C mentre per depositi oltre 5 m3 devono avere carica minima pari a 9 kg e capacità estinguente non inferiore a 21A 113B-C.

16. Naspi.

1. I depositi fuori terra di capacità superiore a 5 m3 devono essere protetti con almeno un naspo DN 25, realizzato in conformità alle norme UNI vigenti ed alimentato da acquedotto o da idonea riserva idrica, in grado di garantire le seguenti prestazioni idrauliche: portata non minore di 60 l/min; pressione residua almeno 2 bar; autonomia almeno 30 minuti primi. Titolo VI NORME DI ESERCIZIO

 

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